Sospensione patente

SOSPENSIONE DELLA PATENTE (Art.218 C.D.S.)

La sospensione della patente, che può essere disposta dalla Motorizzazione Civile,dal Prefetto o dal Giudice, consiste nella temporanea sua privazione nel caso vengano commesse certe violazioni del
codice della strada.

Ecco l’elenco delle infrazioni che comportano la sospensione della patente

Art. 6 comma 1  e 12non osservare il divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose  (sospensione patente da 1 a 4 mesi)
Art. 9 bis comma 5partecipare con veicoli a motore a competizioni non autorizzate (sospensione patente da 1 a 3 anni)
Art. 9 ter comma 3 (in relazione all’ art. 141 comma 9) gareggiare in velocità con veicoli a motore
(sospensione patente da 1 a 3 anni, in caso di incidente con lesioni gravi o gravissime o mortali è prevista la revoca della patente)
Art. 10 comma 24 circolare alla guida di un veicolo eccezionale senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, comprese le ipotesi di cui agli artt. 104 e 114 (sospensione patente da 15 a 30 giorni)
Art. 117 comma 5 circolare superando i limiti di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni o, comunque, di età inferiore a 20 anni (sospensione patente da 2 a 8 mesi)
Art. 125 comma 5 circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta (sospensione patente da 1 a 6 mesi)
Art. 142 comma 9 superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h
(sospensione patente da 1 a 3 mesi, in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi)
Art. 142  comma 9 bis superare di oltre i 60 km/h il limite massimo di velocità consentito (sospensione patente da 6 a 12 mesi, in caso di recidiva nei due anni sospensione patente da 8 a 18 mesi, da 3 a 6 mesi per i conducenti titolari di patente di guida da meno di tre anni, in caso di recidiva la patente viene revocata

Per violazioni commesse alla guida di particolari categorie di veicoli le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 143 comma 12circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate (sospensione patente da 1 a 3 mesi, in caso di recidiva da 2 a 6 mesi)
Art. 148 comma 10 sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità (sospensione patente da 1 a 3 mesi)
Art. 148 comma 11 sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro, nonchè il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia (sospensione patente da 1 a 3 mesi)
Art. 148 comma 12 sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni (sospensione patente da 1 a 3 mesi)
Art. 148 comma 14 effettuare qualsiasi manovra di sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (sospensione patente da 2 a 6 mesi)
Art. 168 comma 8 bis effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione (sospensione patente da 2 a 6 mesi)
Art. 168 comma 9 effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell’Interno (sospensione patente da 2 a 6 mesi)
Art. 176 comma 1 lett. c e d circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulle corsie di accelerazione o decelerazione in autostrada (sospensione patente da 2 a 6 mesi)
Art. 179 comma 9 circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione (sospensione patente da 15 giorni a 3 mesi)
Art. 186 guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico da 0,5 fino a 0,80 g/l sospensione patente di guida da 3 a 6 mesi, sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 e decurtazione di 10 punti
Art. 186 comma 2 Lett. b e c , guida in stato di ebbrezza alcolica
– con tasso alcolico da 0,81 fino a 1,50 g/l sospensione patente di guida da 6 mesi a 1 anno, sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti
– con tasso alcolico superiore a 1,50 g/l sospensione patente di guida da 1 a 2 anni, sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da 3 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti
Art. 186 comma 7, a chi si rifiuta di accertare lo stato di ebbrezza, si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico sup. a 1,50 (lett. c primo periodo). Sospensione patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni, obbligo di sottoporsi a visita medica presso una Commissione Medica Provinciale e decurtazione di 10 punti.
Art. 187 comma 1, guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da 3 mesi a 1 anno. Il Prefetto dispone la sospensione della patente da 1 a 2 anno subordinandone la restituzione alla presentazione del certificato medico di idoneità, rilasciato da una Commissione Medica Provinciale.
Art. 187 comma 8 rifiuto relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187/8), il conducente è soggetto alle stesse sanzioni di cui all’art. 186/7 del C.d.S.. Ordine di sottoporsi a visita medica presso una Commissione Medica Provinciale entro 60 giorni e decurtazione di 10 punti.
Art. 189 comma 6 non ottemperare all’obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile comunque al proprio comportamento
– sospensione patente da 1 a 3 anni;
Art. 189 comma 7  Non ottemperare all’obbligo di prestare l’assistenza alle persone ferite in caso di incidente stradale ricollegabile comunque al proprio comportamento (sospensione patente da 18 mesi a 5 anni)
Art. 213 comma 4 circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro (sospensione patente da 1 a 3 mesi)
Art. 217 comma 6 circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione (sospensione patente da 3 a 12 mesi)

La patente inoltre viene sospesa quando il conducente commetta, nell’arco di un biennio, due identiche infrazioni (sospensione da 1 a 3 mesi). Esse sono:

Art. 145 comma 10 omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali e immettersi sulla strada principale da una secondaria
Art. 146 comma 3 bis in relazione al comma 3 del medesimo articolo (proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa)
Art. 147 comma 6non usare la massima prudenza nell’approssimarsi ad un passaggio a livello
Art. 148 comma 3effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un’adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di craere intralcio o pericolo
Art. 149 comma 5 mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80/7 del C.d.S.
Art. 150 mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna
Art. 172 comma 8 mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta
Art. 173 comma 3 bis divieto di far uso durante la guida del cellulare

Le violazioni degli Art. 186 comma 2 Lett. b e c,  Art. 186 comma 7, Art. 187 comma 1,  Art. 187 comma 8, Art. 189 comma 6,  Art. 189 comma 7 rivestono carattere penale

La patente può inoltre essere sospesa a tempo indeterminato in questi  casi:

– quando l’intestatario risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall’art. 119:
– quando l’intestatario non si presenti all’esame di revisione entro i tempi indicati.